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lunedì 23 marzo 2009

La deroga di mansione non è un provvedimento da prendere con leggerezza

In seguito al fermo della produzione del Reparto 01, alcuni lavoratori (5 per la precisione) sono stati temporaneamente trasferiti al Reparto 48 (export). Per tre di questi lavoratori, il trasferimento ha implicato una deroga di mansione, in quanto pur essendo inquadrati come capi gruppo, sono stati destinati a mansione di operatori.
L’operazione è stata condotta dall’Azienda in modo opportuno in quanto sebbene i capi gruppo siano stati trasferiti a mansione inferiore, diversi operatori sono stati mantenuti all’interno del reparto fermo. Non c’è stata chiarezza nei criteri con i quali è stata fatta la scelta, ma soprattutto non è stato fatto nessun passaggio ufficiale, se non una semplice informativa alla RSU. Anche il modo con cui il reparto ha gestito la cosa con i lavoratori riteniamo che sia discutibile.
Accogliendo le legittime e motivate lamentele dei lavoratori, la RSU (ed il sottoscritto in particolare) ha chiesto alla Direzione che la riorganizzazione temporanea passasse per un accordo formale tra le parti in cui venisse specificato che in seguito al fermo del reparto 01 tutti i lavoratori a tempo indeterminato in carico allo stesso, venissero trasferiti al Reparto 48 ad esclusione di coloro adibiti ad altre mansioni e soprattutto ad esclusione dei soggetti allergici alle penicilline. In tale accordo deve essere specificato anche tali lavoratori dovranno riprendere normalmente le proprie mansioni all’interno del Reparto 01, non appena arriverà l’autorizzazione del Ministero (e quindi alla ripresa delle attività del reparto).
L’accordo, così come il sottoscritto ha sottolineato alla Direzione HR diventa indispensabile soprattutto perché c’è in ballo una deroga di mansione. Essa infatti è stata operata con criteri non chiari e non condivisibili. Che bisogno c’è di derogare la mansione dei capi gruppo, nel Reparto 01 ci sono diversi operatori visto che fanno la stessa attività che farebbero al Reparto 48? E’ necessaria questa deroga di mansione? C’è qualche motivo per il quale alcuni lavoratori possono essere trasferiti al reparto PEN ed altri no (escludendo, ovviamente, il problema della non idoneità fisica)?
Il CCNL prevede la deroga di mansione ma non sempre e comunque. Il sottoscritto ha richiesto all’Azienda che ne venisse messo nero su bianco il motivo, specificando che se la cosa fosse a norma di contratto, ma solo in questo caso, la RSU sottoscriverà tale accordo. Infatti il CCNL (per motivi eccezionali e questo caso vi rientrerebbe) consente la possibilità di trasferire il lavoratore ad una posizione organizzativa inferiore, fatto salvo il mantenimento del salario del lavoratore. Tuttavia il passaggio temporaneo ad una categoria (livello) inferiore non è così semplice da effettuare. La deroga di mansione, in altri termini, deve essere fatta sulla base del CCNL e con l’accordo sindacale determinato dalla specifica situazione.
Senza di ciò si lascerebbe un arbitrio assoluto all’azienda e si determinerebbe un pericoloso precedente. Ecco perché il sottoscritto, supportato dal resto della RSU, ha chiesto con determinazione un accordo in merito alla questione. L’Azienda deve essere consapevole del fatto che nessun precedente sarà concesso. La deroga di mansione non è cosa che si può risolvere con una semplice informativa. Se non verranno raccolte le nostre istanze a difesa dei lavoratori interessati, la RSU procederà di conseguenza con le misure che riterrà opportune.

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