FILCTEM-CGIL

Benvenuti nel sito ufficiale della FILCTEM-CGIL dedicato al comparto chimico e farmaceutico della provincia di Catania. Questo blog è un prodotto amatoriale, non è una testata giornalistica né un prodotto editoriale; ad esso non può essere applicato l'art. 5 della legge 8 Febbraio 1948 n. 47 né, tantomeno, l’art. 1 comma 3, legge 7 Marzo 2001 n. 62, poiché l'aggiornamento dei testi non ha periodicità regolare. Questo sito è espressione ufficiale della FILCTEM CGIL di Catania ed è curato da un apposito Comitato di Redazione in accordo alle linee politiche della Segreteria Provinciale.

mercoledì 10 febbraio 2010

Precisazioni sull'aricolo apparso sul Giornale di Sicilia del 9 febbraio

Nota di Giovanni Romeo
Di seguito riportiamo l'articolo apparso sul Giornale di Sicilia di giorno 5. L'articolo si basa sul comunicato stampa pubblicato su questo blog lunedì scorso e su un'intervista telefonica al sottoscritto. Tuttavia alcune cose significative non risultano corrette. La prima è il riferimento al CCNL. A tal riguardo, come abbiamo più volte affermato e ribadito, l'accordo sui tempi determinati non costituisce una deroga al CCNL (Art. 3) ma alla legge sui 36 mesi. In particolare, la legge è stato derogato l'art. 1 della legge 247/2007. Vale la pena di ricordare che tale deroga è resa possibile dal legislatore. Il DL 112/2008, infatti, consente deroghe al termine dei 36 mesi per i contratti a tempo determinato sulla base di accordi territoriali con le organizzazioni sindacali. Quindi l'affermazione del sottoscritto è stata male interpretata dalla giornalista (cosa comprensibile, vista la complessità dell'argomento).
Nell'articolo, inoltre, mi viene attribuita la seguente affermazione:"noi siamo per la stabilizzazione ma in questa situazione di difficoltà è meglio rinnovare contratti precari che non rinnovari affatto". Anche in questo caso c'è stato un problema interpretativo. La mia affermazione era stata diversa: ho detto che vista la situazione, nel corso del 2009 sono stati assunti molti lavoratori che senza il nostro accordo non sarebbero stati richiamati dall'azienda per superamento dei 36 mesi di anzianità.

Al di la dell'aricolo in questione, ritengo utile sottolineare alcune cose. La prima è la seguente: sebbene l'azienda abbia sospeso l'accordo a causa della modifica introdotta dal nuovo CCNL, noi ribadiamo che tale motivazione sia pretestuosa. La relazione dell'Ispettorato del Lavoro, infatti, sottolinea chiaramente che la deroga posta in atto dall'accordo riguarda solo la legge e non il CCNL. Noi ribadiamo che l'azienda quindi deve mantenere l'impegno siglato con l'accordo in questione e se non dovesse farlo, così come non lo sta facendo, noi consideremo tale atteggiamento una recessione di fatto dell'accordo da parte dell'azienda. Se la Direzione non dovesse tornare sui propi passi, quindi, potremmo ritenere decaduto l'accordo in quanto disatteso da una delle parti stipulanti ovvero la Wyeth.

Nessun commento: