Le scriventi OO SS, in riferimento a quanto dichiarato la UGL Chimici nel comunicato del 18/06/2010, intendono fare chiarezza sul fatto che il documento giudiziario in oggetto mette in evidenza in modo chiaro ed incontrovertibile la legittimità dell’accordo “salva precari”, così come ripetutamente affermato in passato dalle stesse.
Questo viene sancito da un’affermazione del Giudice del Lavoro che testualmente recita: “detto accordo (l’accordo sui 72 mesi) è da ritenere perfettamente valido ed efficace essendo stato siglato proprio dalle parti sociali indicate dalla legge, ossia con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale quali sono CGIL, CISL e UIL”. Quest’affermazione fatta da un Giudice del Lavoro toglie di mezzo qualsiasi interpretazione strumentale o comunque non veritiera sull’accordo in questione, escludendo violazioni di qualsiasi tipo incluse quelle contrattuali. Ed è proprio il Giudice del Lavoro che fornisce un’interpretazione legale dell’Art. 3 del CCNL, a specificare in maniera chiara e inequivocabile che non è stata effettuata alcuna violazione.
Le scriventi OO SS ritengono quindi che il documento giudiziario in questione chiuda ogni discussione sulla legittimità dell’accordo.
Nel merito dell’accordo, inoltre, le scriventi OO SS intendono sottolineare come, lo stesso ha consentito a tanti lavoratori di continuare a prestare la propria attività in stabilimento anche dopo il limite dei 36 messi fissati dalla legge, ed ha portato anche alla stabilizzazione di lavoratori, mentre la via giudiziaria sino a questo momento non ha prodotto risultati utili per i lavoratori.
In merito a ciò, le scriventi OO SS ribadiscono la solidarietà al lavoratore in questione, per il respingimento della procedura di urgenza, così come dichiarato nel precedente comunicato.
Questo viene sancito da un’affermazione del Giudice del Lavoro che testualmente recita: “detto accordo (l’accordo sui 72 mesi) è da ritenere perfettamente valido ed efficace essendo stato siglato proprio dalle parti sociali indicate dalla legge, ossia con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale quali sono CGIL, CISL e UIL”. Quest’affermazione fatta da un Giudice del Lavoro toglie di mezzo qualsiasi interpretazione strumentale o comunque non veritiera sull’accordo in questione, escludendo violazioni di qualsiasi tipo incluse quelle contrattuali. Ed è proprio il Giudice del Lavoro che fornisce un’interpretazione legale dell’Art. 3 del CCNL, a specificare in maniera chiara e inequivocabile che non è stata effettuata alcuna violazione.
Le scriventi OO SS ritengono quindi che il documento giudiziario in questione chiuda ogni discussione sulla legittimità dell’accordo.
Nel merito dell’accordo, inoltre, le scriventi OO SS intendono sottolineare come, lo stesso ha consentito a tanti lavoratori di continuare a prestare la propria attività in stabilimento anche dopo il limite dei 36 messi fissati dalla legge, ed ha portato anche alla stabilizzazione di lavoratori, mentre la via giudiziaria sino a questo momento non ha prodotto risultati utili per i lavoratori.
In merito a ciò, le scriventi OO SS ribadiscono la solidarietà al lavoratore in questione, per il respingimento della procedura di urgenza, così come dichiarato nel precedente comunicato.
Le Segreterie Provinciali
FILCTEM-CGIL
FEMCA-CISL
UILCEM-UIL
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